Legge Concorrenza: niente più costi per la disdetta

Disdire un contratto di telefonia mobile, per la chiusura della linea o per il passaggio a un altro operatore, da oggi è più facile e mette al riparo l’utente dalle brutte sorprese, in particolare di tipo economico. La Legge 4 agosto 2017, 124 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2017, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” introduce nuove e più chiare regole nel rapporto tra i gestori telefonici e i clienti. La Legge Concorrenza, come è stata ribattezzata, mira ad arginare le problematiche che negli ultimi anni si sono amplificate con il crescere della competitività tra i gestori, connesse a due annose questioni: la durata dei contratti e i costi relativi alla loro disdetta.

Negli ultimi anni, infatti, la molla della pubblicità aggressiva ha spinto la sfida tra gli operatori a giocarsi sul filo del centesimo di euro, con costi evidenti molto ridotti rispetto al passato, ma con vincoli e penali, spesso relegati a postille nei contratti, in grado di pesare enormemente sui portafogli dei clienti finali. Nell’era dei comparatori online, ad esempio, basta effettuare un confronto delle tariffe di telefonia mobile su siti come Facile.it per accorgersi di questo strano fenomeno. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da parte sua, si batte da tempo per limitare le pratiche poco chiare dei gestori, così come delle Pay TV, e per informare i cittadini sulla corretta scelta di un contratto telefonico, come si legge nella sezione telefonia, internet e pay tv di AGCOM, ma con la Legge Concorrenza quella che appariva come l’ennesima lotta di Don Chisciotte contro i mulini a vento, potrebbe ora riservare un lieto fine.

Partiamo proprio dai costi per la disdetta e per il recesso, meglio noti al grande pubblico con il nome di penali. Come riportato nella prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, “le spese relative al recesso o al trasferimento dell’utenza ad altro operatore devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda, ovvero ai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio e vanno in ogni caso rese note al consumatore al momento della pubblicizzazione dell’offerta e della sottoscrizione del contratto”. In parole più semplici, ciò significa che gli operatori non potranno più rifarsi sui clienti privati e partita IVA degli sconti effettuati sulle tariffe iniziali contando di gonfiare in maniera spropositata i costi delle penali, dei quali nella maggioranza dei casi ci si accorge solo dopo avere già lasciato il vecchio fornitore di servizi. A questo proposito, un’ulteriore stretta è relativa alla chiarezza con cui dovranno essere comunicati, sin dal momento della sottoscrizione dei contratti, i costi per la disdetta e il recesso: si parla di disdetta quando si esce da un contratto oltre i termini di durata minima stabiliti dall’azienda fornitrice, mentre si è nella casistica del recesso, o recesso anticipato, quando l’uscita avviene prima. Ogni operatore, inoltre, dovrà comunicare la composizione dei costi di disdetta e recesso all’AGCOM esplicitandone la composizione per il vaglio da parte dell’Autorità, mentre al cliente dovrà offrire, anche in fase di uscita del contratto, le stessa facilità con cui è stato sottoscritto. Via libera, quindi, alle disdette attraverso il web, le mail o in negozio.

Sul fronte della durata dei contratti, dove già monta la polemica da parte degli operatori per lo scarso preavviso, c’è poi una sorta di rivoluzione: addio ai vincoli infiniti con l’introduzione di un limite massimo di 24 mesi. Molti gestori, proprio per limitare la fuoriuscita continua dei clienti a causa dell’accesa concorrenza, oggi utilizzano vincoli contrattuali che vanno dai 30 mesi fino addirittura ai 48 mesi.

Infine, fra le novità previste, quando si contatterà un’assistenza a pagamento gli scatti verranno conteggiati solo alla fine del messaggio registrato, mentre nel caso dei servizi non richiesti, o a sovrapprezzo, servirà un’autorizzazione più chiara dell’utente.

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